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Imbragature di Sicurezza
Corretto impiego delle DPI di 3° categoria
Il Decreto Ministeriale 22 Maggio 1992 N. 466 concernente il riconoscimento di
efficacia  di  nuovi  mezzi  o sistemi di sicurezza diversi da quelli
previsti nel citato decreto;
Tenuto conto che durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici, 
in corrispondenza del piano in fase di montaggio o smontaggio, il montatore,
a protezione contro il rischio di caduta dall'alto, puo' disporre unicamente
di mezzi di trattenuta che, in caso di caduta, lo trattengono, mantenendolo in sospensione,
quali gli apparecchi anticaduta e le cinture di sicurezza; Considerato inoltre che questo
particolare impiego della cintura di sicurezza, in rapporto alla posizione obbligata
dell'ancoraggio dell'organo di trettenuta ed alla lunghezza per quest'organo richiesta
allo scopo di consentire al montatore la mobilita' necessaria alle operazioni di montaggio
e smontaggio, comporta il rischio di cadute libere di altezza, in ogni caso, maggiore di m 1,50;
Considerato che le indicazioni desumibili dalle norme di buona tecnica, adottate dai competenti
organismi di altri Paesi della Comunita' economica europea, consentono di prendere in considerazione
cinture di sicurezza speciali, con freno a dissipazione di energia incorporato nell'organo di trattenuta,
che permettono di affrontare altezze di caduta libera fino a 4 metri, contenendo le decelerazioni e le
conseguenti sollecitazioni dinamiche, in fase di arresto della caduta, entro limiti confrontabili con i
valori che i suddetti parametri possono assumere nelle cinture di sicurezza ordinarie, in conseguenza di
cadute libere di altezza fino a metri 1,50; Visto l'esito delle prove preliminari effettuate presso il
laboratorio di Monteporzio Catone dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro -
ISPESL, per accertare: a) l'utilizzazione pratica, nel montaggio e smontaggio di un comune ponteggio,
di una attrezzatura protettiva comprendente, oltre ad una cintura di sicurezza, una guida rigida, vincolata
ai montanti interni di un ponteggio in prossimita' del traverso, ed un organo di ancoraggio scorrevole lungo
la guida stessa; b) la capacita' di un comune ponteggio a telai, regolarmente ancorato alla costruzione,
di sopportare le sollecitazioni dinamiche indotte senza che si determinino condizioni di instabilita' della
struttura; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, sull'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alle
procedure di informazione nel settore delle norme e della regolamentazione tecnica a seguito della quale il
decreto 28 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 28 giugno 1985, deve ritenersi abrogato;
Ravvisata la necessita' di procedere al riconoscimento dell'efficacia di detta nuova attrezzatura protettiva,
da utilizzare nel montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici fissi, la cui adozione consenta di derogare
dalla limitazione di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro; Visto
l'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza generale del 30 maggio 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri 25
ottobre 1991; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Ai sensi e per gli effetti della disposizione
dell'articolo 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per le
attrezzature di cui ai successivi articoli, e' ammessa deroga all'applicazione dell'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, concernente le cinture di sicurezza, limitatamente
all'impiego delle attrezzature stesse nelle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici fissi
(di cui al capo V del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164/1956) e quando non risultino
utilizzabili altri mezzi protettivi capaci di contenere l'altezza di caduta libera entro il limite massimo
di m 1,50 senza pregiudizio per la mobilita' del lavoratore richiesta dalle operazioni di montaggio e di
smontaggio dei ponteggi.